Testo del disegno di legge
Testo della Commissione

Art. 14.
(Validità della carta d'identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica).

Art. 15.
(Validità della carta d'identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la carta d'identità ha validità di dieci anni.

      1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

        2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 66, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è adottato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.       3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 66, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è adottato in conformità alla disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

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      3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       4. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;

          a) identica;

          b) revisione delle procedure in funzione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa;

          b) identica;

          c) delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;

          c) identica;

          d) riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;

          d) riordino delle norme di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;

          e) semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.

          e) identica.